Il Giudice di Pace di Milano, con una recente sentenza depositata lo scorso 31 maggio 2022, ha accolto il ricorso presentato da una nota società operativa nel settore del fashion retail, assistita dai professionisti del Nostro studio legale.
La pronuncia merita un approfondimento poiché fissa alcuni principi-guida in materia di vendite promozionali, previste dall’art. 15 del D.lgs. 114/1998 nonché da numerose leggi regionali, emanate al riguardo dalle singole Regioni.

Vendite promozionali e clienti fidelizzati – Il Caso

La Società Alpha S.r.l. è attiva nel settore della vendita al dettaglio di capi di abbigliamento, calzature ed accessori a marchio “Beta”, ed è presente sul territorio nazionale con decine di punti vendita monomarca. A seguito di alcuni controlli effettuati da parte del competente Comando di Polizia Municipale, la Società si vedeva notificare un verbale per presunta violazione della norma di cui all’art. 15 del d.lgs. 114/1998, in relazione all’art. 116 c. 2 della Legge Regione Lombardia n. 6 del 02.02.2010 in quanto, a parere degli accertatori, la Società “effettuava una vendita promozionale di prodotti stagionali in periodo non consentito”.
La Alpha S.r.l., in sede di impugnazione della relativa ordinanza di ingiunzione, rappresentava l’illegittimità dell’operato di Controparte, specificando che non si trattava di vendite promozionali ma semplicemente di iniziative espressamente ed esclusivamente riservate ad un apposito listino di clienti fidelizzati, in possesso di apposita “fidelity card”, come specificato nella propria cartellonistica pubblicitaria, al riguardo debitamente prodotta in sede di contenzioso.
In particolare, la ricorrente evidenziava che tale listino riservato si inseriva nella politica commerciale posta in essere con l’obiettivo di fidelizzare la propria clientela abituale, strettamente correlata al possesso da parte del cliente di una apposita tessera di riconoscimento, rilasciata a determinate condizioni. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune resistente, le iniziative in analisi non erano destinate alla totalità della clientela e dunque non potevano considerarsi quali “vendite promozionali”.
Alla prima udienza di comparizione, il Giudice autorizzava al deposito di note conclusive; in tale contesto, il Comune resistente si limitava a depositare una relazione di servizio, non prodotta in sede di costituzione in giudizio né mai consegnata alla Alpha S.r.l. prima. Naturalmente, la Società si opponeva a tale deposito in quanto tardivo, chiedendo al Giudice l’espunzione di tale atto dal fascicolo di causa.

La sentenza del Giudice di Pace di Milano

Ebbene, con la sentenza in commento, il Giudice di Pace di Milano ha accolto le argomentazioni poste dalla ricorrente a fondamento della propria domanda, annullando l’ordinanza di ingiunzione emessa a carico di Alpha S.r.l.
Nel merito, l’Autorità giudicante ha statuito che “… dal verbale di accertamento risulta che gli Agenti si siano limitati a riportare sul verbale che la società ricorrente esponeva cartellonistica riportante una percentuale di sconto riservata ai clienti in possesso di fidelity card, senza ulteriori precisazioni in ordine alle modalità di vendita rilevate nel corso dell’accertamento ai fini della dimostrazione che tale tipo di promozione, asseritamente riservata solo ad un numero ristretto di clienti, celasse in realtà un’anticipazione dei saldi”.

In altri termini, il Giudice meneghino ha aderito alla tesi difensiva elaborata dal nostro studio legale, secondo cui la presenza di iniziative e scontistiche riservate ad un listino clienti fidelizzato non può, in via del tutto acritica ed automatica, integrare la violazione delle norme nazionali e regionali previste in materia di vendite promozionali, in assenza di elementi che dimostrino l’applicazione di tali iniziative a tutta la clientela indistintamente.

Il Giudice milanese, inoltre, ha accolto le nostre argomentazioni in merito alla tardività del deposito della relazione di servizio, prodotta dall’Amministrazione resistente solo in sede di note conclusive (quando invece avrebbe potuto produrre tale documento soltanto in sede di costituzione in giudizio).
In tal senso infatti, il Giudicante ha statuito che “deve inoltre ritenersi inammissibile, poiché tardivo, il deposito della relazione di servizio prodotta dal Comune di [OMISSIS] avvenuta solo in sede di note conclusive autorizzate, non avendo l’Amministrazione resistente fornito alcuna prova della impossibilità di poterla depositare unitamente alla documentazione prodotta in sede di costituzione”.

In forza delle superiori considerazioni, il Giudice di pace di Milano ha pertanto annullato l’ordinanza di ingiunzione emessa dall’Amministrazione resistente a carico di Alpha S.r.l.

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Vendite promozionali a clienti fidelizzati, annullata ordinanza di ingiunzione
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Vendite promozionali a clienti fidelizzati, annullata una ordinanza di ingiunzione emessa ad esito di un contenzioso coordinato dal...
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