Premessa

Per incentivare ancor di più i contribuenti a regolarizzare spontaneamente la propria posizione nei riguardi dell’Erario, l’articolo 10-bis della legge 124-2019 ha ampliato il campo di applicazione dell’istituto del c.d. “ravvedimento operoso”. Grazie a tale modifica legislativa, adesso al contribuente è consentito di usufruire di un termine più lungo per potersi ravvedere spontaneamente, così come già previsto per le imposte dirette e indirette.

Ravvedimento operoso per i tributi locali: come funziona

Come anticipato, la modifica legislativa ha abrogato il comma 1-bis dell’art. 13 D.lgs. 472/1997: tale disposizione consentiva l’applicazione delle riduzioni sanzionatorie a 1/6 e ad un 1/7 soltanto per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, per i tributi doganali e per le accise gestite dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. La riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo era inoltre riservata esclusivamente ai tributi gestiti da Agenzia Entrate.
Prima di tale importante novella pertanto, per le violazioni aventi ad oggetto i tributi locali (dunque TARI, IMU, Tasi, bollo auto, ICP, etc.) il contribuente poteva usufruire del ravvedimento operoso al massimo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione era stata commessa; superato tale termine, al contribuente non restava altro che attendere l’emissione dell’avviso di accertamento, con irrogazione delle sanzioni in misura piena così come previste per legge.
Adesso invece, per i tributi comunali e regionali il legislatore ha previsto la possibilità di ravvedersi oltre il termine inizialmente previsto, a condizione che l’omissione o la violazione non siano state oggetto di un atto di accertamento e/o di contestazione da parte dell’Ente creditore, delle quali naturalmente il contribuente deve avere formale conoscenza.

Oggetto del ravvedimento operoso

La norma prevede la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso per la regolarizzazione di tutte le violazioni tributarie, provocate da omissioni o errori, tramite il pagamento di sanzioni in misura ridotta. Diversamente, non sono ravvedibili gli illeciti derivanti da condotte antigiuridiche aventi natura fraudolenta, come ad esempio l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
In sintesi dunque, è possibile sanare tramite ravvedimento operoso:
– l’omesso e/o insufficiente versamento di imposte e tributi
– la tardiva presentazione della dichiarazione annuale o di un determinato atto giuridicamente rilevante, per il quale la legge impone la registrazione (es. un contratto di locazione);
– gli errori sostanziali che incidono sulla determinazione della base imponibile e dunque, per l’effetto, sulla determinazione dell’imposta dovuta dal contribuente.

Come già accennato, con la nuova previsione normativa è possibile usufruire del ravvedimento operoso per errori o omissioni riguardanti le imposte dirette (Irpef, Ires, Irap), per le imposte indirette (Iva, imposta di registro, imposta per le successioni, ipotecaria e catastale, imposta di bollo), per le imposte sostitutive (come ad esempio la cedolare secca) e adesso, finalmente, anche per i tributi locali (e dunque, Imu, Tari, Tasi, Addizionale regionale e comunale all’Irpef, ICP, bollo auto)

Sanzioni da ravvedimento operoso: le riduzioni previste

Tramite il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare la propria posizione, tramite versamento spontaneo dell’importo totale dovuto a titolo di tributo e/o imposte, cui andranno aggiunti:
– gli interessi moratori al tasso legale annuo, calcolati dal giorno in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento e sino al giorno di effettivo versamento;
– la sanzione in misura ridotta, il cui ammontare è differenziato in virtù della tempestività nel pagamento da parte del contribuente.

A questo proposito, anche per i tributi regionali e comunali la sanzione viene ridotta per come di seguito:
i) ravvedimento sprint: sanzione pari a 1,5% nel caso di regolarizzazione entro 30 giorni dalla scadenza prevista per l’adempimento;
ii) ravvedimento intermedio: sanzione pari a 1,67% nel caso di regolarizzazione dal 31° ed entro il 90° dalla scadenza prevista per l’adempimento;
iii) ravvedimento lungo: sanzione pari a 3,75% nel caso di regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
iv) ravvedimento biennale: sanzione pari al 4,29%, nel caso di regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
v) ravvedimento ultrabiennale: sanzione pari al 5% nel caso di regolarizzazione oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Attenzione: l’ipotesi di ravvedimento operoso è consentita soltanto in assenza di una attività di accertamento e/o ispezione, avviata da parte dell’Ente creditore. In parole povere: se il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento, nessun ravvedimento operoso sarà possibile, ed eventuali pagamenti effettuati dopo la notifica del provvedimento impositivo non saranno considerati validi.

In conclusione dunque, grazie a questa importante novità il Fisco offre al contribuente l’opportunità di estinguere i propri debiti attraverso l’applicazione di una sanzione in misura, tutto sommato, abbastanza ridotta e sicuramente inferiore rispetto a quella che verrebbe applicata dall’Ente impositivo in occasione di un eventuale accertamento (pari al 30%).

Lo Studio Legale Messina & Partners è a disposizione dei propri clienti per valutare insieme ogni ipotesi di ravvedimento, in relazione alle specifiche necessità del cliente. Potete contattarci tramite l’apposita Sezione.

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TARI, ora è possibile il ravvedimento operoso ultrannuale
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TARI, ora è possibile il ravvedimento operoso ultrannuale
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Il legislatore ha di recente ampliato l'ambito di applicazione del c.d. ravvedimento operoso, prevedendo tale possibilità - nella sua versione ultrabiennale..
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