Al fine di contrastare la diffusione epidemiologica del Covid-19, le Autorità governative hanno previsto l’adozione di alcune misure dirette a fornire un sostegno economico alle imprese direttamente chiamate a garantire la sicurezza di clienti e lavoratori, tramite l’attuazione di programmi di sanificazione degli ambienti lavorativi. In questa breve guida cercheremo di capire come funziona il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti anti Covid19, alla luce dei più recenti aggiornamenti normativi.
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Credito di imposta sanificazione ambienti di lavoro: il quadro normativo
L’art. 64 del c.d. “Decreto Cura Italia“, varato dal Governo in data 17 marzo 2020, riconosce espressamente “un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020“.
Successivamente, tale misura – originariamente concepita quale forma di sostegno per la realizzazione delle attività di sanificazione degli ambienti di lavoro – è stata ulteriormente estesa, in virtù di quanto previsto dall’art. 30 del Decreto legge 23/2020 (il c.d. “Decreto Liquidità“). In particolare, sarà possibile ricorrere al credito d’imposta “anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale“.
Credito di imposta sanificazione ambienti: requisiti e caratteristiche
Da un’analisi combinata del quadro normativo sopra richiamato è possibile evidenziare le principali caratteristiche del credito d’imposta riconosciuto per la sanificazione degli ambienti di lavoro. In particolare:
- tale credito di imposta può essere richiesto esclusivamente da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione;
- l’agevolazione è riconosciuta nella misura massima del 50% delle spese “agevolabili”, effettivamente sostenute nel corso dell’anno d’imposta 2020 (debitamente documentate) sia per la sanificazione degli ambienti di lavoro (quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19) che per la protezione dei lavoratori, dall’esposizione accidentale ad agenti biologici, nonché per garantire la distanza di sicurezza interpersonale nel concreto svolgimento delle attività, non appena la ripresa di quest’ultime sarà ufficialmente autorizzata;
- ogni singolo soggetto beneficiario potrà usufruire di tale bonus entro il limite massimo pari ad Euro 20.000,00, nel rispetto della dotazione messa a disposizione per l’intera platea di destinatari da parte del Governo, ad oggi determinata in misura pari a 50 milioni di Euro.
A ben vedere, dal quadro normativo ad oggi vigente emerge chiaramente come il credito di imposta in analisi non sia destinato esclusivamente al sostegno degli interventi di sanificazione, ma potrà essere utilizzato anche per l’acquisto di dispositivi idonei ad incrementare la sicurezza individuale dei lavoratori, in risposta all’emergenza Coronavirus. In tal senso infatti, il Decreto “Liquidità” ha ampliato la tipologie di spese ammesse al bonus, includendovi quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari.
Si ritengono ammissibili, inoltre, anche quelle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi finalizzati a garantire il rispetto della distanza interpersonale (tra i quali, a mero titolo esemplificativo, pannelli di protezione per le casse e/o da installare sulle postazioni di lavoro). Quanto appena evidenziato trova conferma nella Circolare n. 9 del 13 aprile 2020, emanata dall’Agenzia delle Entrate, ove – con particolare riguardo a tale specifico profilo – è dato leggere che il credito di imposta in oggetto è concepito altresì per “l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti“.
Come ottenere il credito di imposta: profili e dubbi applicativi
A differenza di altre forme di credito di imposta, riconosciute dal Governo per far fronte all’emergenza Coronavirus (tra cui, ad esempio, il credito di imposta per canone di locazione di botteghe e negozi), il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale non verrà riconosciuto automaticamente, ma soltanto a completamento di un’apposita procedura prevista da un Decreto attuativo, in corso di emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
Al riguardo infatti, l’art. 64 del Decreto Cura Italia prevede l’adozione di un “decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, … entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge“, al fine di stabilire “…i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa” ad oggi previsto in 50 milioni di euro.
Ciò posto, alla data di redazione del presente articolo (Domenica 26 aprile 2020) nessun decreto attuativo è stato emanato dalle preposte Autorità, rendendo pertanto non possibile l’elargizione del credito di imposta in favore dei beneficiari. Si attendono pertanto novità in tal senso nel prossimo futuro, con ogni probabilità prima dell’avvio della c.d. “Fase 2”, la quale dovrebbe segnare – nelle intenzioni del Governo – un significativo allentamento delle prescrizioni ad oggi imposte per il contrasto nella diffusione del Coronavirus.