Gratuito patrocinio e Costituzione

La Costituzione Italiana, all’art. 24 definisce la “difesa” come un “diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” che deve essere assicurato “ai non abbienti, con appositi istituti, mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
Il legislatore italiano, nel recepire in via operativa il principio costituzionale sopra enunciato, ha emanato il d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, il quale disciplina il c.d. patrocinio a spese dello Stato, comunemente detto “gratuito patrocinio”, un utile strumento che assicura la difesa in giudizio in favore del cittadino non abbiente in tutte le principali giurisdizioni (e dunque nel processo penale, nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione).

Gratuito patrocinio: condizioni per l’ammissione

Ai sensi dell’art. 75 del citato DPR, l’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
Inoltre, il decreto pone una condizione fondamentale e imprescindibile per poter essere ammessi al gratuito patrocinio: può essere ammesso al gratuito patrocinio soltanto chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad Euro 11.746,68.
Al riguardo, è bene precisare che ai fini della determinazione del reddito, rilevante per l’accesso al gratuito patrocinio, nel calcolo rientra non soltanto il reddito percepito dal richiedente ma anche quello dei suoi familiari conviventi.
In altri termini, rileva la capacità economica del richiedente considerata nel suo complesso, tant’è che viene compreso anche l’importo dell’assegno di mantenimento percepito dall’ex coniuge ed anche l’eventuale reddito di cittadinanza percepito dal soggetto richiedente o dai suoi familiari.

Gratuito patrocinio e reddito di cittadinanza: la posizione di Agenzia Entrate

Nel corso degli ultimi anni, a seguito dell’introduzione del reddito di cittadinanza, numerosi operatori si sono chiesti se tale emolumento debba considerarsi rilevante ai fini della individuazione del limite di reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 313 – richiamando l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24378 del 2019, ove viene precisato che “si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile” (Cfr. Cassazione – Ordinanza n. 24378 del 2019)”, ha nuovamente chiarito che la percezione del reddito di cittadinanza è rilevante ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio.
Di conseguenza, non può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che, per effetto dell’erogazione di tali somme, superi il limite di reddito a tal fine previsto.

Gratuito patrocinio: come si presenta l’istanza

Ed ancora, l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato viene richiesta mediante la predisposizione di un’apposita istanza, sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità, e autenticata dal proprio legale di fiducia.
Più nel dettaglio, ai sensi dell’art. 79, l’istanza deve contenere:
a) la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione al gratuito patrocinio, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Ottenuta l’ammissione al gratuito patrocinio, l’onorario e le spese spettanti al difensore saranno liquidate dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento.
Infine, è bene rammentare che lo stesso DPR prevede e disciplina degli appositi controlli da parte della Guardia di Finanza.

Contatti

Lo Studio Legale Messina & Partners, per il tramite del proprio fondatore Avv. Claudio Messina, offre l’opportunità di accedere al gratuito patrocinio a tutti coloro che posseggano i relativi requisiti.
Per tale ragione, Vi preghiamo di contattarci per valutare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al gratuito patrocinio, fermo restando l’assistenza giudiziale e stragiudiziale che il Nostro Studio legale sarà lieto di offirVi per la migliore tutela dei Vs. Diritti.

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