Crisi da sovraindebitamento – Introduzione

La crisi economica ormai in atto da diversi anni, ulteriormente accentuata dall’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, sta letteralmente delineando scenari drammatici anche all’interno di Paesi economicamente strutturati come l’Italia, ove migliaia di persone hanno perso il proprio lavoro o la propria fonte di sostentamento, con conseguente impossibilità di far fronte all’imponente mole di debiti accumulata.
La perdita del lavoro (o l’interruzione prolungata della propria attività) sta costringendo molte persone a ritardare il pagamento di mutui o finanziamenti richiesti alla propria banca, la quale provvederà ad intimare la restituzione immediata dell’intero importo concesso o – scenario ancor peggiore – procederà con l’avvio di apposite azioni esecutive.
La medesima situazione potrebbe configurarsi nel caso di esposizione debitoria maturata nei confronti degli Agenti della Riscossione – Agenzia delle entrate o Enti esattoriali – ulteriormente aggravata da sanzioni e interessi, applicati a causa del mancato versamento di tasse e imposte.
In definitiva, talvolta può essere facile trovarsi imbrigliati in una spirale di debiti da cui può sembrare davvero impossibile uscire: dunque, cosa fare?
Ebbene, per far fronte a simili situazioni è stata approvata la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (c.d. Legge sul “sovraindebitamento” o “salva suicidi”) – oggetto di successive modifiche, l’ultima delle quali avvenuta con il rinomato “Decreto-Ristori” – la quale ha introdotto un importante strumento di tutela nell’ordinamento di riferimento, che in precedenza non prevedeva alcuna regolamentazione della cosiddetta “insolvenza civile”.
Grazie a tale disciplina, il Legislatore ha raggiunto l’obiettivo di consentire a determinate categorie di soggetti “non fallibili”, in gravi difficoltà economiche (come professionisti, pensionati, piccoli imprenditori o piccole società artigiane) di avviare una procedura di natura economico-giuridica, finalizzata a conseguire la liberazione integrale dai propri debiti (anche con Equitalia), mediante un pagamento rateale concordato parametrato alle proprie reali possibilità economiche, con contestuale stralcio della complessiva esposizione debitoria.

Prima di procedere nel dettaglio, è bene chiarire il presupposto che consente l’accesso alla procedura rappresentato dalla sussistenza del c.d. sovraindebitamento, ovverosia una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che comporta una rilevante difficoltà da parte del debitore a risanare il proprio debito o, addirittura, la definitiva incapacità di adempiervi. In parole semplici, si trova in uno stato di sovraindebitamento colui che, nonostante gli sforzi compiuti, non riesca più a sostenere i propri impegni economici.

Crisi da sovraindebitamento – Soggetti beneficiari

I soggetti che possono beneficiare della procedura da sovraindebitamento sono tutti coloro nei cui confronti non trovano applicazione le disposizioni previste in materia di fallimento e liquidazione giudiziale, sia persone fisiche che persone giuridiche.

Si tratta in particolare, delle seguenti categorie:
a) i consumatori, ovvero le persone fisiche che si trovino in una situazione di sovraindebitamento esclusivamente provocata da fattori estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (ad esempio per debiti contratti nell’ambito della propria vita personale e familiare);
b) gli imprenditori commerciali “sotto soglia”, secondo i parametri previsti per legge, ma anche coloro c.d. “sopra soglia” a condizione che abbiano maturato debiti non superiori ad euro 30.000,00;
c) i professionisti, gli artisti, i lavoratori autonomi e le società professionali;
d) i soggetti che sono enti privati non commerciali (associazioni e fondazioni riconosciute, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive e Onlus);
e) le start up innovative e gli imprenditori agricoli.

Come già anticipato, l’ammissione alle procedure previste è condizionata alla persistenza di uno stato di sovraindebitamento incolpevole, tale da escludere una presunta responsabilità del debitore nella definizione dello stesso. Anche alla luce delle più recenti modifiche legislative, il debitore-consumatore deve pertanto godere del requisito della “meritevolezza”, ovvero non deve avere determinato il sovraindebitamento con condotte di colpa grave, malafede o frode; mentre per quanto concerne la posizione del debitore-imprenditore, per accedere all’accordo di composizione della crisi non deve aver compiuto atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Inoltre, fondamentale importanza è stata di recente riconosciuta anche al c.d. sovraindebitamento familiare.
In particolare, adesso i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi, purché siano conviventi o nell’ipotesi in cui il sovraindebitamento abbia un’origine comune; le masse attive e passive resteranno naturalmente distinte, ma vi saranno importanti agevolazioni per ciò che concerne la liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi, che sarà ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dei rispettivi debiti.

Crisi da sovraindebitamento – La redazione del piano

Il soggetto ammissibile alla procedura deve sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione del debito, con indicazioni di tempi e modalità per la sua estinzione. La proposta viene redatta con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC), ed in tal senso la legge non prevede particolari formalità; è tuttavia necessaria una specifica analisi economica, finalizzata ad individuare

  • l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute;
  • la presenza di eventuali cause di prelazione vantate da soggetti terzi;
  • la consistenza e la composizione del patrimonio del debitore;
  • le entrate sia del debitore che del suo nucleo familiare, con specifica indicazione di tutte le spese necessarie al mantenimento della famiglia, che andranno decurtate dalla somma messa a disposizione per il risanamento della situazione debitoria;
  • eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni.

Con la presentazione del piano, inoltre, il debitore illustra al Tribunale una possibile soluzione per la composizione della propria crisi in quanto tale parametrata alle proprie possibilità economiche, con contestuale richiesta di stralcio di una parte rilevante del complessivo carico debitorio. In altri termini, con tale procedura il debitore ha la possibilità di rientrare dalle proprie esposizioni mettendo a disposizione quanto è oggettivamente in grado di offrire, senza che ciò possa pregiudicare il sostentamento proprio e della propria famiglia.

Sarà inoltre necessario produrre apposita documentazione, tra cui le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, eventuale documentazione riferita a finanziamenti o mutui persistenti, rapporti di conto corrente, e quant’altro possa tornare utile per l’identificazione della situazione economica complessiva.
In altri termini, come appare evidente, l’ammissione del soggetto alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiede una approfondita analisi economica della situazione complessiva riferibile al debitore e alla sua famiglia, che non può prescindere dal possesso di specifiche competenze in materia.

Crisi da sovraindebitamento – Omologazione del piano

Valutata tutta la documentazione pervenuta, l’Organismo di composizione della crisi deposita la domanda presso il Tribunale territorialmente competente. Il giudice adito, se ritiene la proposta ed il piano ammissibili, ne dispone con decreto la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale nonché la comunicazione a tutti i creditori, entro 30 giorni, a cura dell’OCC.
Con il decreto sopraindicato, su istanza del debitore, il giudice può disporre la sospensione dei procedimenti esecutivi pendenti che possano pregiudicare la fattibilità del piano. Inoltre, il giudice può decidere di vietare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, oltre ad adottare altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio, fino alla conclusione del procedimento.
È importante specificare che l’omologazione del piano non richiede l’approvazione da parte dei creditori; in questo senso infatti, la finalità della legge sul sovraindebitamento è rappresentata dalla necessità di tutelare il debitore, senza che ciò possa in alcun modo risultare influenzato o ostacolato dal veto proposto da uno o più creditori, i quali potranno esclusivamente proporre modifiche o miglioramenti al piano presentato dal debitore.

Crisi da sovraindebitamento – Esecuzione del piano

Con l’approvazione del piano da parte del Tribunale si avvia la sua fase di esecuzione, direttamente curata da parte del debitore, il quale dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dall’O.C.C. In base alle specifiche esigenze di ogni singolo caso, il Tribunale può autorizzare l’esecuzione di un piano che preveda il rientro dall’esposizione debitoria nell’arco di alcuni anni, tramite il versamento di una rata mensile che sia sostenibile da parte del debitore. Esaurito il piano rateale di pagamento la procedura sarà conclusa, con conseguente estinzione dei debiti originariamente assunti dal debitore ed oggetto del piano omologato dal Tribunale.

Crisi da sovraindebitamento – Attività di assistenza e consulenza

Trattandosi di una procedura estremamente articolata, il soggetto che intenda usufruirne non potrà che rivolgersi a professionisti esperti per la valutazione della propria situazione economica, fondamentale per il buon esito della domanda.

Al riguardo, lo Studio legale Messina & Partners mette a disposizione tutte le proprie competenze giuridiche ed economiche, acquisite in oltre trent’anni di attività professionale, con l’obiettivo di individuare anticipatamente le specifiche esigenze di ciascun cliente e valutare, in modo oggettivo, la fattibilità del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento. In tal senso, lo Studio dispone di una fitta rete di collaborazioni con i più importanti Organismi di composizione della Crisi attualmente operanti sul territorio nazionale, costituita con l’obiettivo di rendere più agevole la stesura del piano, aumentando così le probabilità di un positivo accoglimento da parte del Tribunale.

Tutti coloro che siano interessati ad approfondire la tematica non dovranno far altro che contattarci, tramite l’apposita Sezione.