Dropshipping: introduzione e definizione

Negli ultimi anni, grazie alla diffusione su larga scala delle più avanzate tecnologie informatiche, si è assistito ad una autentica rivoluzione dei principali settori economici su scala globale, adesso caratterizzati da una massiccia transizione verso forme ampiamente informatizzate dei propri processi di sviluppo. Parallelamente, sono state concepite nuove forme di business in linea con le esigenze attuali di un mercato che, rispetto al secolo scorso, ad oggi è fortemente orientato verso l’universo del c.d. e-commerce.

In tale contesto, sta ormai diffondendosi da alcuni anni il c.d. dropshipping, ovverosia quel modello di business secondo cui la vendita del prodotto all’utente finale avviene da parte di un soggetto senza che questi lo possieda materialmente nel proprio magazzino, in quanto nella disponibilità del produttore (che provvederà in prima persona a smistare l’ordine ricevuto).
In altri termini, si assiste a tutti gli effetti ad una c.d. “triangolazione” tra chi produce un determinato bene (denominato, come vedremo a breve, “dropshipper”) e il consumatore finale che lo acquista, grazie alla intermediazione del proprietario del sito e-commerce in cui il prodotto viene posto in vendita (chiamato “marketer”). Grazie a questa breve guida operativa cercheremo di delineare i principali elementi caraterizzanti il rapporto di dropshipping, la cui naturale disciplina risiede in un apposito contratto sottoscritto tra le Parti.

Dropshipping: normativa di riferimento

Come già anticipato, nel rapporto di dropshipping il venditore non dispone materialmente dei prodotti all’interno del proprio magazzino in quanto, avvenuta la vendita, trasmetterà l’ordine al produttore e/o fornitore (il c.d. “dropshipper”), che spedirà il prodotto direttamente all’acquirente finale. In parrticolare, il venditore si preoccupa esclusivamente della pubblicizzazione dei prodotti senza curare i successivi adempimenti legati ai processi di imballaggio e spedizione, che restano ad esclusivo onere e responsabilità del fornitore. Trattandosi di un modello di business di recente costituzione, ad oggi il contratto di dropshipping non gode di alcun specifico riconoscimento normativo; per tale ragione, trovano applicazione le prescrizioni previste per i contratti in generale, fermo restando l’obbligo di rispettare sia la normativa in materia di commercio elettronico (di cui al D.Lgs. 70/2003, che ha recepito la Direttiva Comunitaria n. 2000/31/CE) che in materia di diritti dei consumatori, per come prevista dal Codice del consumo.

Il Contratto di Dropshipping: clausole e contenuto

In linea generale, il contratto di Dropshipping dovrebbe quantomeno disciplinare compiutamente il rapporto tra le Parti, in aderenza ad un modello simile al seguente: (i) tramite il proprio sito e-commerce il Marketer raccoglie l’ordine del cliente finale, incassando il corrispettivo pagato da quest’ultimo per il prodotto; (ii) successivamente, l’ordine viene trasmesso telematicamente dal marketer al proprio fornitore (Dropshipper), su cui grava l’onere di procedere con l’elaborazione del medesimo e l’invio della merce all’indirizzo comunicato dall’acquirente; (iii) perfezionata l’operazione, il Marketer dovrà corrispondere al produttore il prezzo di listino\catalogo del bene, trattenendo per sé la differenza rispetto al prezzo di vendita al pubblico.

Inoltre, sempre con riguardo al contenuto del contratto, le parti possono prevedere l’inserimento di ulteriori clausole, come l’indicazione di specifiche cause di scioglimento anticipato del sinallagma nonché una eventuale clausola di esclusiva. Particolare attenzione dovrà inoltre essere prestata a tutti gli aspetti tecnici del rapporto, tra cui le caratteristiche e la composizione dei prodotti, la modalità di spedizione, le ipotesi di responsabilità a carico del dropshipper, la politica di gestione ed evasione degli ordini nonché dei resi merce. Ed ancora, nell’ipotesi in cui una delle Parti abbia la propria sede legale e/o operativa oltre i confini italiani, occorrerà effettuare una scelta strategica in ordine alla legislazione da applicare al rapporto contrattuale, al fine di evitare pericolosi misunderstanding in occasione di eventuali contenziosi. In sintesi, come appare evidente, la disciplina di tale rapporto (il quale, a tutti gli effetti, si configura come una fornitura esternalizzata) presuppone una approfondita analisi delle esigenze delle Parti, da effettuarsi sia in relazione alle caratteristiche del business che del mercato di destinazione dei Prodotti da vendere, nonché delle eventuali ulteriori necessità di natura economica, tecnica e commerciale caratterizzanti il rapporto tra le parti in causa.

Dropshipping: disciplina fiscale e modalità di fatturazione

Come già anticipato, dal punto di vista fiscale l’attività di dropshipping rientra nella più grande categoria dell’E-commerce, poiché per il marketer l’utilizzo del dropshipping rappresenta una modalità di vendita che non influisce sulla normativa fiscale che è chiamato a rispettare, ovvero quella dell’E-commerce. In particolare, ferma restando la necessità di analizzare ciascuna specifica posizione, in questa sede possiamo sicuramente affermare che l’attività di dropshipping presuppone l’apertura di una partita IVA, in quanto l’attività di commercio elettronico viene sempre qualificata come attività d’impresa. Per tale ragione, è necessaria inoltre l’iscrizione alla gestione previdenziale INPS dei Commercianti, con conseguente versamento in favore dell’Erario di appositi contributi in misura fissa o variabile. Prima di avviare il business bisognerà, infine, presentare apposita “SCIA”, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività, che potrà trasmettersi anche per via telematica in favore del competente Ufficio.

Il Dropshipping: la nostra attività di consulenza

Lo Studio Legale Messina & Partners mette a disposizione l’esperienza professionale maturata in oltre trent’anni di attività, offrendo ai clienti una consulenza trasversale e multidisciplinare, concepita con l’obiettivo di facilitare l’avvio dell’attività di dropshipping. In particolare, unitamente alla consulenza nella redazione e revisione del contratto, i Professionisti dello Studio – anche tramite l’ausilio di consulenti esterni – offrono una vasta gamma di attività di supporto, tra cui:

  • preliminare analisi economica del business, con l’obiettivo di individuarne le principali caratteristiche nell’ottica di una efficiente tutela sia commerciale che contrattuale;
  • attività di consulenza di natura legale-commerciale, con il fine ultimo di una efficace gestione del rapporto con il cliente finale;
  • con specifico riguardo alla posizione del c.d. marketer, attività di consulenza ed assistenza contabile-amministrativa nella gestione del magazzino, nella evasione degli ordini e nella corretta predisposizione della documentazione;
  • supporto fiscale e gestione dei rapporti istituzionali con gli enti preposti (Enti previdenziali, Amministrazione finanziaria, Autorità locali);
  • attività di supporto e consulenza stragiudiziale in ottica pre-contenziosa.

Chiunque volesse ulteriori informazioni, è possibile contattare lo Studio tramite l’apposita sezione.

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Il dropshipping: disciplina e redazione del contratto
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