La Commissione tributaria regionale per la Sicilia, con una recente sentenza giunta a conclusione di un contenzioso curato dallo Studio legale Messina & Partners, ha dichiarato la nullità della pronuncia emessa dalla Commissione tributaria provinciale per violazione delI’art. 31 del D.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente rimessione della causa al primo Giudice, in diversa composizione.

La vicenda in analisi trae origine da un avviso di accertamento notificato a due cittadini da parte di un Comune della provincia di Palermo, con il quale l’Ente impositore lamentava il mancato versamento dell’ICI dovuta per l’anno 2010. Successivamente i ricorrenti, procedendo alla liquidazione dell’imposta al solo fine di sterilizzare il procedimento di ingiunzione, formulavano istanza di rimborso di quanto versato, prontamente rigettata da parte del Comune.

Il predetto rifiuto veniva impugnato innanzi la competente Commissione tributaria, la cui cancelleria – per quanto qui rileva – comunicava in ritardo la data di avvenuta convocazione dell’udienza di discussione, violando apertamente le garanzie procedurali di cui all’art. 31 citato, il quale – come noto – impone che le Parti siano formalmente avvisate della fissazione medesima almeno nei trenta giorni antecedenti.

Tale ritardata comunicazione, com’è logico, comportava una profonda lesione del diritto di difesa dei ricorrenti, ai quali è stata preclusa l’opportunità di procedere con il tempestivo deposito di nota documentale e di apposita memoria illustrativa, entro i termini perentori previsti dalle norme vigenti in materia, e nel presunto silenzio dei medesimi la C.t.p. di Palermo emetteva una sentenza loro sfavorevole.

Avverso la predetta pronuncia i Sig.ri, rappresentati e difesi dall’Avv. Claudio Messina e da Alessio Messina, hanno interposto appello innanzi la competente C.t.r., evidenziando – in via preliminare – l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione della norma richiamata, con lesione del diritto di difesa riconosciuto dall’art. 24 della Costituzione nonché del principio generale di garanzia del contraddittorio processuale.

Ebbene, con la sentenza in analisi la Commissione tributaria regionale per la Sicilia, in totale accoglimento della tesi spiegata dagli appellanti, ha dichiarato la nullità della pronuncia emessa dalla Commissione di primo grado, stabilendo al riguardo che “…nel processo tributario la comunicazione della data di udienza adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata”.

Per tale ragione, la causa è stata rimessa alla Commissione tributaria provinciale, la quale – ai sensi dell’art. 59 D.lgs. n. 546/92 – dovrà procedere con la nuova instaurazione del contenzioso, con l’auspicio che in tale occasione possa garantire appieno l’espletamento dei diritti di tutte le Parti coinvolte, nei modi e nei tempi che la legge loro riconosce.

In conclusione, il principio di diritto enunciato dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia, che ha correttamente dato seguito ad un importante orientamento di legittimità formatosi sul punto, ha sancito l’importanza della corretta esplicazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, così come del principio del libero e pieno contraddittorio tra le Parti, le quali – senza alcuna discriminazione – devono essere egualmente poste nella condizione di poter “spiegare le proprie ragioni”, al fine di sottoporre all’attenzione dell’Organo giudicante gli elementi ritenuti più opportuni per l’accoglimento della propria tesi.