Con la Risoluzione n. 13/E pubblicata in data 20 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, misura di supporto che – come noto – è stata adottata dal Governo in favore di tutti gli esercenti attività d’impresa che conducono un immobile (categoria C/1) in locazione commerciale.

Nel caso di specie infatti, l’articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, statuisce che “al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.”.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce inoltre che “Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”

Con la richiamata Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha istituto il codice tributo “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, che potrà essere esposto nella sezione “Erario”, colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Alla voce “anno di riferimento” potrà essere valorizzato l’anno in cui è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA” (es. 2020).

E’ opportuno evidenziare che l’utilizzo di tale codice è consentito soltanto a partire dal prossimo 25 marzo 2020.

Ciò brevemente posto, pur trattandosi senza dubbio di una buona notizia per migliaia di esercenti, chiamati a fronteggiare le ripercussioni economiche determinate dall’emergenza Coronavirus, alcuni dubbi andrebbero chiariti da parte delle competenti Autorità, ed in particolare:

  1. in primo luogo, il dato letterale della norma non chiarisce se il credito in analisi è riconosciuto a prescindere dall’effettiva corresponsione del canone di locazione da parte del beneficiario, relativa al mese oggetto di agevolazione fiscale; a parere di chi scrive, è realistico ritenere che l’accesso al credito d’imposta presupponga necessariamente l’avvenuto sostenimento del costo da parte del contribuente beneficiario, poiché il mancato rispetto di tale condizione verrebbe a determinare un’indebita compensazione da parte del contribuente medesimo, con elevato rischio di contestazione ed accertamento da parte delle Autorità fiscali;
  2. l’analisi complessiva del dato normativo non chiarisce se tale credito di imposta sia altresì riconosciuto in favore di quelle imprese – affittuarie di unità operative all’interno dei Centri commerciali dislocati sul territorio nazionale – che nella stragrande maggioranza dei casi sono parte di un contratto di affitto di ramo d’azienda;
  3. stando alle ultime indiscrezioni di fonte governativa, le disposizioni restrittive adottate per il contenimento del contagio dal Covid-19 saranno oggetto, con ogni probabilità, di una proroga ulteriore. Per tale ragione l’Amministrazione finanziaria, compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio, potrebbe iniziare a ragionare su forme di supporto economico “indiretto” di più ampio respiro (quale, per l’appunto, il credito d’imposta analizzato), finalizzate a garantire alle imprese un sostegno parametrato alla necessità di garantire la sostenibilità del tessuto produttivo del Paese, ad oggi fortemente messo in crisi dalla totale paralisi delle attività economiche.